Art. 322
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[1](Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629).
[2]Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, il Ministro dell'educazione nazionale ha facolta' di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 1 maggio 1937 · versione 0 su Normattiva