Art. 322
[1](Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629).
[2]Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, il Ministro dell'educazione nazionale ha facolta' di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione. 40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La disposizione, di cui all'art. 322 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che consentiva di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, e' prorogata per un triennio". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."
Testo vigente dal 1 maggio 1937, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva