Art. 325

[1](Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Universita' e negl'Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al n. 1° dell'art. 153 del presente T. U.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art325 · fonte su Normattiva