Art. 39
[1](Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
[2]Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:
- a)coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Universita' o in un Istituto d'istruzione superiore;
- b)gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico;
- c)gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori. Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalita' di iscrizione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva