Art. 85

[1](Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art85 · fonte su Normattiva