Art. 327
[1](Art. 8, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960),
[2]Le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione III, capo II, § 3, non si applicano a coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva