Art. 144

[1](Art. 5, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Articoli 4 e 7, comma 1°, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

[2]Al corso d'applicazione negli Istituti superiori d'ingegneria possono essere iscritti soltanto gli studenti i quali abbiano superato l'esame di licenza di cui all'art. 161, qualunque sia la Facolta' o Scuola di provenienza. Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti, rispettivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, previa valutazione da parte del Consiglio della Facolta' dei corsi seguiti e degli esami superati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art144 · fonte su Normattiva