Art. 329

[1](Art. 58, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 8, comma ultimo, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

[2]La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle Scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 e' titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione di ingegnere e per quella di chimico. Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica non oltre l'anno accademico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art329 · fonte su Normattiva