Art. 332
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1949 al 9 agosto 2002. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 30, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
[2]Fino alla emanazione del decreto Ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'art. 147, i cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi alle Universita' e agli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorita' accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studi medi e superiori conseguiti all'estero.
[3]Fino alla emanazione del decreto Ministeriale di approvazione dell'elenco di cui all'art. 170, le competenti autorita' accademiche, cui sia richiesto il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, possono, caso per caso, sempreche' trattisi di titoli conseguiti in Universita' o Istituti superiori esteri di maggior fama, e tenuto altresi' conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti all'estero, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di quello corrispondente conferito dalle Universita' e dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Universita' o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1949, N. 328)).
Testo vigente dal 28 giugno 1949 al 9 agosto 2002 · versione 88 su Normattiva