Art. 34

[1](Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

[2]Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato. Contro la decisione del prefetto e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvedera'; d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art34 · fonte su Normattiva