Art. 37

[1](Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

[2]Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma. I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneita'. Gli statuti delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le Scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei Corsi speciali. Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalita' prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art37 · fonte su Normattiva