Art. 41
[1](Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
[2]Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori, disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva