Art. 46
[2]Ad ogni Universita' e Istituto superiore e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Universita', e Istituto medesimo e passa, in loro proprieta' tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva