Art. 46

[1](Art. 67, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Ad ogni Universita' e Istituto superiore e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Universita', e Istituto medesimo e passa, in loro proprieta' tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art46 · fonte su Normattiva