Art. 74

[1](Articoli 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 13, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, penultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Le spese per le Commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o d'Istituti superiori di cui alla tabella A sono a carico dello Stato; quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o di Istituti superiori di cui alla tabella B, sono a carico delle Universita' e degli istituti stessi. Tuttavia le altre Universita' e gli altri Istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'Universita' o all'Istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili. In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa e' a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti le Commissioni giudicatrici spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' che sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art74 · fonte su Normattiva