Art. 257

[1](Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Alla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma e' concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed e' assegnato in proprieta' tutto il materiale di qualsiasi natura, di cui attualmente dispone.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art257 · fonte su Normattiva