Art. 257
[1](Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Alla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma e' concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed e' assegnato in proprieta' tutto il materiale di qualsiasi natura, di cui attualmente dispone.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva