Art. 47
[2]Tutti gli oggetti mobili delle Universita' e degli Istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere inscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva