Art. 5

[1](Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 10, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di' concerto con quello per le finanze, puo' essere disposta:

  • a)la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime;
  • b)l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Universita'. I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalita' delle fusioni o aggregazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art5 · fonte su Normattiva