Art. 57
[1](Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).
[2]Nulla e' innovato per tutto cio' che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, salvo quanto e' disposto dal R. decreto 18 maggio 1931, numero 544.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva