Art. 59
[2]Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori non e' soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'. Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva