Art. 59

[1](Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori non e' soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'. Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art59 · fonte su Normattiva