Art. 71
[2]Le modalita' per le designazioni da farsi dalle Facolta', e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale. Lo spoglio delle proposte delle Facolta' e delle Scuole e' fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva