Art. 71

[1](Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Le modalita' per le designazioni da farsi dalle Facolta', e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale. Lo spoglio delle proposte delle Facolta' e delle Scuole e' fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art71 · fonte su Normattiva