Art. 75

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[1](Art. 1 R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Coloro che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non possiedono il requisito della regolare condotta morale e politica, non possono essere ammessi a concorsi per posti di ruolo di professore d'Istituti d'istruzione superiore, e, quando vi siano stati ammessi, non posono ottenere la nomina a detti posti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art75 · fonte su Normattiva