Art. 83

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[1](Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]I professori di ruolo e i professori incaricati nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente: « Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista. « Giuro che non appartengo ne apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio ».

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art83 · fonte su Normattiva