Art. 90
[2]Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il Ministro puo' ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva