Art. 87
[2]Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva