Art. 113-bis — Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
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(Gestione dei servizi pubblici locali (( privi di rilevanza economica))) Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali (( privi di rilevanza economica)) sono gestiti mediante affidamento diretto a:
- a)istituzioni;
- b)aziende speciali, anche consortili;
- c)societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)) I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Testo vigente dal 26 novembre 2003 al 5 agosto 2004 · versione 15 su Normattiva