Art. 113-bis — Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
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Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
- a)istituzioni;
- b)aziende speciali, anche consortili;
- c)societa' di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilita' sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita' stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 26 novembre 2003 · versione 5 su Normattiva