Art. 142 — Rimozione e sospensione di amministratori locali
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Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 4 gennaio 2009 · versione 0 su Normattiva