Art. 146 — Norma finale
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Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 29 maggio 2003 · versione 0 su Normattiva