Art. 146 — Norma finale
Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione ((annuale)) sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
Testo vigente dal 29 maggio 2003, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva