Art. 146Norma finale

Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione ((annuale)) sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.

Testo vigente dal 29 maggio 2003, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art146 · fonte su Normattiva