Art. 150Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

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L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 12 settembre 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art150 · fonte su Normattiva