Art. 150Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

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L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico ((e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.)) 83 L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

83

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Testo vigente dal 12 settembre 2014 al 1 gennaio 2015 · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art150 · fonte su Normattiva