Art. 157 — Consolidamento dei conti pubblici
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Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 12 settembre 2014 · versione 0 su Normattiva