Art. 16
Municipi
Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva