Art. 180Riscossione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 2014 al 10 marzo 2015. Leggi il testo vigente →

La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita' e contiene almeno:

  • a)l'indicazione del debitore;
  • b)l'ammontare della somma da riscuotere;
  • c)la causale;
  • d)gli eventuali vincoli di destinazione delle ((delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti)); 83
  • e)l'indicazione ((del titolo e della tipologia)) distintamente per residui o competenza; 83
  • f)la codifica ((di bilancio)); 83
  • g)il numero progressivo;
  • h)l'esercizio finanziario e la data di emissione; Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ((ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,)) anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. ((L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.)) 83 ((4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.)) 83 ((4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.)) 83 ((4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.)) 83 ((4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.)) 83 ((4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.)) 83
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

83

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Testo vigente dal 12 settembre 2014 al 10 marzo 2015 · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art180 · fonte su Normattiva