Art. 199 — Fonti di finanziamento
Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
- a)entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b)((avanzo di parte corrente del)) bilancio, ((costituito)) da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti:83
- c)entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d)entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e)avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
- f)mutui passivi;
- g)altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. ((1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
83Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Testo vigente dal 12 settembre 2014, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva