Art. 199 — Fonti di finanziamento
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Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
- a)entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b)avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti:
- c)entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d)entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e)avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
- f)mutui passivi;
- g)altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 12 settembre 2014 · versione 0 su Normattiva