Art. 199Fonti di finanziamento

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Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

  • a)entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
  • b)avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti:
  • c)entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
  • d)entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
  • e)avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
  • f)mutui passivi;
  • g)altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 12 settembre 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art199 · fonte su Normattiva