Art. 203Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

  • a)avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
  • b)avvenuta deliberazione del bilancio ((di previsione)) nel quale sono ((iscritti i relativi stanziamenti)).83 Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio ((di previsione)), fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente ((adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi)) per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. 65 83
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64

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Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti".

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

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Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Testo vigente dal 12 settembre 2014, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203 · fonte su Normattiva