Art. 203Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2000 al 8 giugno 2013. Leggi il testo vigente →

Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

  • a)avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
  • b)avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 8 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203 · fonte su Normattiva