Art. 234 — Organo di revisione economico-finanziario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2007 al 8 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →
I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
- a)uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b)uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c)uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. Nei comuni con popolazione inferiore a (( 15.000)) abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.
Testo vigente dal 1 gennaio 2007 al 8 dicembre 2012 · versione 28 su Normattiva