Art. 245Soggetti della procedura di risanamento

Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art245 · fonte su Normattiva