Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Amministratori, sindaci e presidenti di provincia riconosciuti responsabili di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al dissesto finanziario - Misure interdittive, quali, rispettivamente, il divieto di ricoprire determinate cariche e l'incandidabilità per un termine fisso di dieci anni - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza sostanziale, dello svolgimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore e del buon andamento e imparzialità nonché violazione del diritto di elettorato passivo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 219001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 62 del 2025, dell’art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede, nel testo vigente ratione temporis, l’incandidabilità e il divieto di ricoprire determinate cariche per un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo dalla natura gravemente colposa o dolosa della condotta e, comunque, dall’entità del contributo causale all’evento dissesto. Il giudizio a quo riguarda esclusivamente amministratori comunali, sicché è in esso applicabile la sola disposizione di cui al primo periodo, mentre le questioni sollevate, aventi a oggetto il secondo e il terzo periodo, concernono i sindaci e i presidenti di provincia.
sentenza 84/2026massima n. 47419 Sanzioni amministrative - In genere - Applicazione ad esse dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena - Fondamento - Art. 3 della Costituzione - Ratio - Divieto di applicazione degli automatismi sanzionatori - Necessità, in ogni caso, di rispettare la discrezionalità del legislatore (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che sanziona amministratori, sindaci e presidenti di provincia riconosciuti responsabili di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al dissesto finanziario con le misure interdittive fisse del divieto di ricoprire determinate cariche e l'incandidabilità per un termine fisso di dieci anni). (Classif. 232001).
I principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione a misure delle quali viene espressamente negata la natura punitiva, sono a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, ritenuti con essi non conformi, proprio perché postulano l’adeguatezza della sanzione al caso concreto; adeguatezza che non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42628).Il principio di proporzionalità della sanzione possiede potenzialità applicative che eccedono l’orizzonte degli automatismi legislativi, risultando applicabile anche alla materia delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale esso trova la sua base costituzionale nel combinato disposto non – come in materia penale degli artt. 3 e 27 Cost. – bensì dell’art. 3 Cost. e delle norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.Non è superato il test di proporzionalità a fronte della combinazione tra una sanzione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile in funzione della concreta gravità dell’illecito e delle condizioni economiche dell’autore dell’infrazione, e una ulteriore sanzione anch’essa di carattere punitivo, ma non graduabile. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42628). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per la necessità di un intervento del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., dell’art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede, nel testo vigente ratione temporis, l’incandidabilità e il divieto di ricoprire determinate cariche per un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo dalla natura gravemente colposa o dolosa della condotta e, comunque, dall’entità del contributo causale all’evento dissesto. La disciplina censurata – in concreto recata dai primi tre periodi del citato comma 5, ai quali va pertanto limitato lo scrutinio – non consente di modulare la durata delle misure interdittive previste, causando il loro difetto di ragionevolezza e di proporzionalità. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce infatti di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell’ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico, e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell’incarico o del mandato e dell’effettivo contributo causale al dissesto. La sproporzione della misura emerge anche dal raffronto con la diversa norma, contenuta nel quarto periodo del comma 5 dell’art. 248 t.u. enti locali, che consente di modulare la sanzione pecuniaria in relazione alla concreta gravità della condotta del singolo soggetto ritenuto responsabile. Tuttavia, la reductio ad legitimitatem non può essere operata dalla Corte costituzionale. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, rimesse alla discrezionalità del legislatore, per cui non è possibile rinvenire un solo punto di riferimento che possa ritenersi costituzionalmente adeguato, ancorché non obbligato. Nessuna delle soluzioni astrattamente proposte, infatti, si sottrarrebbe al rischio dell’invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore). (Precedente: S. 183/2025 - mass. 47117).
sentenza 84/2026massima n. 47420 Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Spese non connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali - Assoggettamento al principio della sostenibilità economica - Spese generatrici di debiti scaduti - Necessità prioritaria di disporne il pagamento, sia per le esigenze dei creditori, sia per la stretta connessione con l'equilibrio di bilancio (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma del t.u. enti locali secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria). (Classif. 036005).
Le norme che comportano spese, quando non sono connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, sono assoggettate al principio della sostenibilità economica. Pertanto un ente locale, nell'assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare idonea considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, con studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e con l'articolazione delle singole coperture finanziarie, a presidio della sana gestione finanziaria. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020; S. 227/2019 - mass. 40866 ). Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Il profilo dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo anche in considerazione del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. ( Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42529; S. 250/2013 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost. - dell'art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La norma censurata - prevedendo una inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto, senza escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla deliberazione - non vìola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, del pluralismo autonomistico, di equilibrio dei bilanci pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione, né contrasta con il ruolo costituzionale assegnato al Comune. Essa infatti è espressiva di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali e si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e quella di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale. In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono). ( Precedenti: S. 115/2020; S. 269/1998 - mass. 24089; S. 242/1994 - mass. 20396 ).