Art. 268Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio

Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali)), stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.

Testo vigente dal 8 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art268 · fonte su Normattiva