Art. 51Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

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Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente ((ricandidabile)) alle medesime cariche. ((Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato)). ((Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito)) un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Testo vigente dal 14 maggio 2022 al 30 gennaio 2024 · versione 124 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art51 · fonte su Normattiva