Art. 64Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

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La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. (( 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.))

Testo vigente dal 30 maggio 2004 al 20 giugno 2024 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art64 · fonte su Normattiva