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Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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› parte II — ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
› titolo IV — INVESTIMENTI
› capo II — Fonti di finanziamento mediante indebitamento
capo II — Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Art. 202 — Ricorso all'indebitamento
Art. 203 — Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
Art. 204 — Regole particolari per l'assunzione di mutui
Art. 205 — Attivazione di prestiti obbligazionari
Art. 205-bis — Contrazione di aperture di credito