Art. 104

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[1]Il concorso ha luogo in Roma, di regola, una volta all'anno.

[2]La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro Guardasigilli e composta di nove membri scelti fra magistrati in numero non minore di cinque professori della facolta' di giurisprudenza e avvocati esercenti.

[3]Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale della magistratura, o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni del concorso. L'esame consiste:

[4]1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

  • a)diritto civile e commerciale;
  • b)diritto amministrativo;
  • c)diritto penale;

[5]2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto romano.

[6]Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

[7]Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

[8]Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 18 febbraio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art104 · fonte su Normattiva