Art. 104
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[1]Il concorso ha luogo in Roma, di regola, una volta all'anno.
[2]La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro Guardasigilli e composta di nove membri scelti fra magistrati in numero non minore di cinque professori della facolta' di giurisprudenza e avvocati esercenti.
[3]Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale della magistratura, o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni del concorso. L'esame consiste:
[4]1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
- a)diritto civile e commerciale;
- b)diritto amministrativo;
- c)diritto penale;
[5]2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto romano.
[6]Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.
[7]Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.
[8]Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 30 agosto 1925, n. 1522, convertito con modificazioni dalla L. 14 febbraio 1926, n. 238, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "E' sospesa, fino a tutto il 1926, l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786".
Testo vigente dal 18 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva