Art. 158
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1925 al 8 maggio 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Salvo quanto e' disposto nell'art. 17, i magistrati ai quali col consenso del Ministro per la giustizia siano conferiti incarichi non previsti tassativamente da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi, sono, per motivi di servizio, posti fuori organico.
[2]Al magistrato posto fuori del ruolo organico verra' corrisposto un assegno pari allo stipendio integrale da lui goduto, compreso il supplemento di servizio attivo e il caroviveri.
[3]I magistrati posti fuori del ruolo organico in forza della presente disposizione non devono in ogni caso superare il numero di trenta.
[4]Al cessare dell'incarico il magistrato e' richiamato nel ruolo organico ed e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenendosi conto, tuttavia, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle aspirazioni del magistrato.
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 30 AGOSTO 1925, N. 1521, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 25 MARZO 1926, N. 501)).
Testo vigente dal 3 settembre 1925 al 8 maggio 1927 · versione 4 su Normattiva